IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 124  del  2015,
con il quale il Governo e' delegato ad adottare uno  o  piu'  decreti
legislativi in materia di dirigenza pubblica  e  di  valutazione  dei
rendimenti dei pubblici uffici, ed  in  particolare  la  lettera  p),
recante principi  e  criteri  direttivi  per  il  conferimento  degli
incarichi di direttore generale, di  direttore  amministrativo  e  di
direttore  sanitario,  nonche',  ove  previsto   dalla   legislazione
regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari  delle  aziende  e
degli enti del Servizio sanitario nazionale; 
  Ritenuto  di  estendere  le  disposizioni  del   presente   decreto
legislativo, per quanto compatibili, anche alle  aziende  ospedaliere
universitarie; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del  3
marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale nell'Adunanza del 18 aprile 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Elenco  nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
          degli altri enti del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale sono adottati  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal presente articolo. 
  2.  E'  istituito,  presso  il  Ministero  della  salute,  l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  aggiornato  con   cadenza
biennale.  Fermo  restando  l'aggiornamento  biennale,   l'iscrizione
nell'elenco  e'  valida  per  quattro  anni,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 2,  comma  7.  L'elenco  nazionale  e'  alimentato  con
procedure informatizzate ed  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero della salute. 
  3. Ai fini della formazione dell'elenco di  cui  al  comma  2,  con
decreto del Ministro della salute e' nominata ogni  due  anni,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  commissione
composta da cinque membri, di cui uno designato  dal  Ministro  della
salute con funzioni di presidente  scelto  tra  magistrati  ordinari,
amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e  quattro  esperti
di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia  di
organizzazione  sanitaria  o  di  gestione  aziendale,  di  cui   uno
designato dal  Ministro  della  salute,  uno  designato  dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali,  e  due  designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  I  componenti  della
commissione possono essere nominati  una  sola  volta  e  restano  in
carica  per  il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco   e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.  In  fase
di prima applicazione, la commissione e' nominata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. La commissione  di  cui  al  comma  3  procede  alla  formazione
dell'elenco nazionale di cui al  comma  2,  entro  centoventi  giorni
dalla data  di  insediamento,  previa  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
della salute di un avviso pubblico  di  selezione  per  titoli.  Alla
selezione  sono  ammessi  i  candidati  che  non   abbiano   compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di: 
  a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente  al  decreto
ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 4  gennaio  2000,  n.  2,  ovvero  laurea  specialistica  o
magistrale; 
  b) comprovata esperienza  dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel
settore sanitario  o  settennale  in  altri  settori,  con  autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche  e
o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; 
  c) attestato  rilasciato  all'esito  del  corso  di  formazione  in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche  in
ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le universita'  o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi  dell'articolo
16-ter,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e
successive  modificazioni,  operanti  nel  campo   della   formazione
manageriale,  con  periodicita'  almeno  biennale.  Entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
definiti i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche  tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la durata dei
corsi e  il  termine  per  l'attivazione  degli  stessi,  nonche'  le
modalita' di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli
attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  ai  sensi  delle  disposizioni  previgenti  e,  in
particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  nonche'  gli
attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto  previsto  dal
medesimo articolo  3-bis,  comma  4,  anche  se  conseguiti  in  data
posteriore all'entrata in vigore  del  presente  decreto,  purche'  i
corsi siano  iniziati  in  data  antecedente  alla  data  di  stipula
dell'Accordo di cui al presente comma. 
  5. I requisiti indicati nel comma 4 devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine stabilito  per  la  presentazione  della
domanda di ammissione.  Alle  domande  dovranno  essere  allegati  il
curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili
ai sensi del comma 6. La partecipazione alla procedura  di  selezione
e' subordinata al versamento ad  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio  dello  Stato  di  un  contributo  pari  ad  euro  30,   non
rimborsabile.  I  relativi  introiti  sono  riassegnati  ad  apposito
capitolo di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute per essere destinati alle spese necessarie per  assicurare  il
supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione
dell'elenco di idonei cui al presente articolo. 
  6. La commissione procede alla valutazione dei titoli  formativi  e
professionali e della comprovata esperienza  dirigenziale  assegnando
un punteggio secondo parametri  definiti  con  decreto  del  Ministro
della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  e  criteri   specifici   predefiniti
nell'avviso  pubblico  di  cui  al  comma  4,  considerando  in  modo
paritario: 
  a)  relativamente  alla  comprovata  esperienza  dirigenziale,   la
tipologia e dimensione delle strutture nelle quali e' stata maturata,
anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione
di coordinamento e responsabilita'  di  strutture  con  incarichi  di
durata non inferiore a un anno, nonche'  eventuali  provvedimenti  di
decadenza, o provvedimenti assimilabili; 
  b) relativamente ai titoli formativi e  professionali,  l'attivita'
di docenza svolta in corsi universitari e  post  universitari  presso
istituzioni pubbliche e  private  di  riconosciuta  rilevanza,  delle
pubblicazioni e delle produzioni  scientifiche  degli  ultimi  cinque
anni, il  possesso  di  diplomi  di  specializzazione,  dottorati  di
ricerca, master, abilitazioni professionali. 
  7.  Il  punteggio  massimo  complessivamente   attribuibile   dalla
commissione a ciascun candidato e' di  100  punti  e  possono  essere
inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito  un
punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Il punteggio e'  assegnato
ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale. 
  8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale  coloro  che
siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di  direttore
generale per violazione degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11,  comma  1,  lettera
          p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  13  agosto
          2015, n. 187: 
              «Art. 11 (Dirigenza  pubblica).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  17,  comma  2,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi  in  materia  di  dirigenza   pubblica   e   di
          valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.  I  decreti
          legislativi  sono  adottati  nel  rispetto   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              (Omissis). 
                p) con riferimento al conferimento degli incarichi di
          direttore  generale,  di  direttore  amministrativo  e   di
          direttore   sanitario,   nonche',   ove   previsto    dalla
          legislazione   regionale,   di   direttore   dei    servizi
          socio-sanitari, delle aziende e  degli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modificazioni, per quanto  attiene  ai
          requisiti,  alla  trasparenza  del   procedimento   e   dei
          risultati, alla verifica e  alla  valutazione,  definizione
          dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art.  117
          della Costituzione:  selezione  unica  per  titoli,  previo
          avviso pubblico, dei  direttori  generali  in  possesso  di
          specifici titoli formativi e professionali e di  comprovata
          esperienza  dirigenziale,  effettuata  da  parte   di   una
          commissione   nazionale   composta    pariteticamente    da
          rappresentanti   dello   Stato   e   delle   regioni,   per
          l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
          presso il Ministero della salute,  aggiornato  con  cadenza
          biennale, da cui le regioni e le province  autonome  devono
          attingere per il conferimento  dei  relativi  incarichi  da
          effettuare nell'ambito di una rosa di candidati  costituita
          da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale,  manifestano
          l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso  della
          singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
          modalita' del citato art. 3-bis del decreto legislativo  n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni;  sistema  di
          verifica e  di  valutazione  dell'attivita'  dei  direttori
          generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
          sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
          relazione  alla  garanzia   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza  e  dei  risultati   del   programma   nazionale
          valutazione esiti  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali; decadenza dall'incarico e  possibilita'
          di reinserimento soltanto all'esito di una nuova  selezione
          nel  caso  di  mancato  raggiungimento   degli   obiettivi,
          accertato decorsi ventiquattro mesi  dalla  nomina,  o  nel
          caso di gravi o comprovati motivi, o di grave  disavanzo  o
          di manifesta  violazione  di  leggi  o  regolamenti  o  del
          principio di buon andamento e imparzialita'; selezione  per
          titoli e colloquio, previo avviso pubblico,  dei  direttori
          amministrativi  e  dei  direttori  sanitari,  nonche',  ove
          previsti dalla legislazione regionale,  dei  direttori  dei
          servizi socio-sanitari, in  possesso  di  specifici  titoli
          professionali, scientifici e  di  carriera,  effettuata  da
          parte di  commissioni  regionali  composte  da  esperti  di
          qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento  in
          appositi elenchi regionali  degli  idonei,  aggiornati  con
          cadenza  biennale,  da  cui  i  direttori  generali  devono
          obbligatoriamente  attingere  per   le   relative   nomine;
          decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
          leggi o regolamenti o del principio  di  buon  andamento  e
          imparzialita';    definizione    delle    modalita'     per
          l'applicazione delle norme  adottate  in  attuazione  della
          presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;». 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421   (Delega   al   Governo   per   la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale): 
              «Art. 1 (Sanita').  -  1.  Ai  fini  della  ottimale  e
          razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
          sanitario  nazionale,  del  perseguimento  della   migliore
          efficienza  del  medesimo  a  garanzia  del  cittadino,  di
          equita'  distributiva  e  del  contenimento   della   spesa
          sanitaria, con riferimento all'art. 32 della  Costituzione,
          assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
          e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i  criteri
          previsti dalla normativa vigente  in  materia,  il  Governo
          della Repubblica, sentita la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) riordinare la disciplina dei ticket e  dei  prelievi
          contributivi, di cui all'art. 31 della  legge  28  febbraio
          1986, n. 41, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          sulla base del principio  dell'uguaglianza  di  trattamento
          dei    cittadini,    anche    attraverso     l'unificazione
          dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale  entro
          un livello massimo di reddito; 
              b)  rafforzare  le  misure  contro  le  evasioni  e  le
          elusioni contributive  e  contro  i  comportamenti  abusivi
          nella   utilizzazione   dei   servizi,   anche   attraverso
          l'introduzione di  limiti  e  modalita'  personalizzate  di
          fruizione delle esenzioni; 
              c) completare il riordinamento del  Servizio  sanitario
          nazionale,  attribuendo  alle  regioni  e   alle   province
          autonome la  competenza  in  materia  di  programmazione  e
          organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando  allo
          Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione  sanitaria
          nazionale,  la  determinazione  di  livelli   uniformi   di
          assistenza sanitaria e delle relative  quote  capitarie  di
          finanziamento,  secondo   misure   tese   al   riequilibrio
          territoriale e  strutturale,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; ove  tale  intesa
          non intervenga entro  trenta  giorni  il  Governo  provvede
          direttamente; 
              d)  definire  i  principi  organizzativi  delle  unita'
          sanitarie   locali   come   aziende   infraregionali    con
          personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
          legge 8 giugno 1990, n. 142 , stabilendo comunque che  esse
          abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
          generale e un  collegio  dei  revisori  i  cui  membri,  ad
          eccezione della rappresentanza del  Ministero  del  tesoro,
          devono essere scelti  tra  i  revisori  contabili  iscritti
          nell'apposito registro previsto  dall'art.  1  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88.  La   definizione,
          nell'ambito della programmazione regionale, delle linee  di
          indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
          l'esame del bilancio di previsione e del  conto  consuntivo
          con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
          le verifiche generali sull'andamento  delle  attivita'  per
          eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
          di  indirizzo  per   le   ulteriori   programmazioni   sono
          attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci  ovvero
          dei  presidenti   delle   circoscrizioni   di   riferimento
          territoriale. Il direttore generale,  che  deve  essere  in
          possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
          professionalita' ed esperienza gestionale e  organizzativa,
          e' nominato con  scelta  motivata  dalla  regione  o  dalla
          provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
          istituire presso il Ministero della sanita' ed  e'  assunto
          con contratto di diritto privato a termine;  e'  coadiuvato
          da un direttore amministrativo e da un direttore  sanitario
          in possesso  dei  medesimi  requisiti  soggettivi,  assunti
          anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
          assistito  per  le  attivita'   tecnico-sanitarie   da   un
          consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
          e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
          dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per  la
          provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito  elenco
          provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle  vigenti
          disposizioni  in   materia   di   bilinguismo   e   riserva
          proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la  Valle
          d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
          regione stessa nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          bilinguismo; 
              e) ridurre il numero  delle  unita'  sanitarie  locali,
          attraverso un aumento della loro  estensione  territoriale,
          tenendo conto delle specificita' delle aree montane; 
              f) definire i principi relativi ai poteri  di  gestione
          spettanti al direttore generale; 
              g) definire principi relativi ai livelli di  assistenza
          sanitaria  uniformi  e  obbligatori,  tenuto  conto   della
          peculiarita' della categoria di assistiti di  cui  all'art.
          37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  espressi  per  le
          attivita' rivolte agli individui in termini di prestazioni,
          stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di
          riferimento,  da  garantire  a  tutti  i  cittadini,  e  il
          parametro capitario di  finanziamento  da  assicurare  alle
          regioni e alle province autonome  per  l'organizzazione  di
          detta assistenza, in  coerenza  con  le  risorse  stabilite
          dalla legge finanziaria; 
              h) emanare, per rendere piene ed effettive le  funzioni
          che  vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle   province
          autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
          Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo
          e di coordinamento, nonche' tutte  le  funzioni  attribuite
          dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica. Le  stesse
          norme debbono prevedere altresi' il riordino  dell'Istituto
          superiore  di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per   la
          prevenzione e la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  nonche'
          degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          degli istituti  zooprofilattici.  Dette  norme  non  devono
          comportare oneri a carico dello Stato; 
              i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio
          1993, alle regioni e alle province autonome dei  contributi
          per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario   nazionale
          localmente riscossi con riferimento  al  domicilio  fiscale
          del contribuente  e  la  contestuale  riduzione  del  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente di  cui  all'art.  51
          della legge  23  dicembre  1978,  n.  833  ,  e  successive
          modificazioni;  imputare  alle  regioni  e  alle   province
          autonome gli effetti finanziari per gli  eventuali  livelli
          di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
          dotazioni  di  presidi  e  di  posti  letto  eccedenti  gli
          standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
          da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
          regioni e le  province  autonome  potranno  far  fronte  ai
          predetti  effetti  finanziari  con  il  proprio   bilancio,
          graduando l'esonero dai ticket,  salvo  restando  l'esonero
          totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
          limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi  al  lordo
          delle quote di contributo fiscalizzate per  le  prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
          per  cento  l'aliquota  dei  tributi   regionali   vigenti;
          stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione  dei
          prelievi contributivi; 
              l) introdurre norme volte, nell'arco  di  un  triennio,
          alla revisione e al superamento dell'attuale  regime  delle
          convenzioni sulla base di criteri di  integrazione  con  il
          servizio pubblico, di incentivazione  al  contenimento  dei
          consumi sanitari, di valorizzazione  del  volontariato,  di
          acquisizione  delle  prestazioni,  da  soggetti  singoli  o
          consortili, secondo principi di qualita'  ed  economicita',
          che  consentano  forme  di  assistenza  differenziata   per
          tipologie  di  prestazioni,  al  fine  di   assicurare   ai
          cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta; 
              m) prevedere  che  con  decreto  interministeriale,  da
          emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, siano  individuate  quote  di  risorse
          disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
          alla lettera l); 
              n) stabilire i  criteri  per  le  individuazioni  degli
          ospedali di rilievo nazionale e di  alta  specializzazione,
          compresi i policlinici universitari, e degli  ospedali  che
          in ogni regione saranno destinati a centro  di  riferimento
          della rete dei servizi di emergenza,  ai  quali  attribuire
          personalita'   giuridica   e   autonomia    di    bilancio,
          finanziaria, gestionale e tecnica e  prevedere,  anche  per
          gli altri presidi delle unita'  sanitarie  locali,  che  la
          relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
          economico-finanziaria e dei  preventivi  e  consuntivi  per
          centri di costo, basato sulle prestazioni  effettuate,  con
          appropriate forme di incentivazione  per  il  potenziamento
          dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione  dei
          lungodegenti; 
              o) prevedere nuove modalita' di rapporto  tra  Servizio
          sanitario nazionale ed universita' sulla base  di  principi
          che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie
          dell'universita',    regolino    l'apporto    all'attivita'
          assistenziale  delle  facolta'  di  medicina,  secondo   le
          modalita'  stabilite  dalla  programmazione  regionale   in
          analogia  con  quanto  previsto,  anche   in   termini   di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali modalita' va peraltro regolamentato  il  rapporto  tra
          Servizio  sanitario  nazionale  ed   universita'   per   la
          formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario  e
          per le specializzazioni post-laurea; 
              p)   prevedere   il    trasferimento    alle    aziende
          infraregionali  e  agli  ospedali  dotati  di  personalita'
          giuridica  e  di  autonomia  organizzativa  del  patrimonio
          mobiliare e immobiliare gia' di  proprieta'  dei  disciolti
          enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
          vigore della presente legge fa  parte  del  patrimonio  dei
          comuni; 
              q) prevedere che il rapporto di  lavoro  del  personale
          dipendente  sia  disciplinato  in  base  alle  disposizioni
          dell'art.  2  della   presente   legge,   individuando   in
          particolare  i  livelli  dirigenziali  secondo  criteri  di
          efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche  di
          ciascuna delle attuali posizioni funzionali e  di  rigorosa
          selezione negli accessi ai nuovi livelli  dirigenziali  cui
          si perverra' soltanto per pubblico  concorso,  configurando
          il livello dirigenziale apicale,  per  quanto  riguarda  il
          personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
          quale incarico da conferire a dipendenti forniti di  nuova,
          specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle  funzioni
          di direzione  e  rinnovabile,  definendo  le  modalita'  di
          accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
          dirigenziale, ivi  incluse  quelle  relative  al  personale
          medico,  riguardo  agli  interventi  preventivi,   clinici,
          diagnostici e  terapeutici,  e  la  regolamentazione  delle
          attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale; 
              r) definire i principi  per  garantire  i  diritti  dei
          cittadini  nei  confronti  del  servizio  sanitario   anche
          attraverso gli organismi di volontariato e  di  tutela  dei
          diritti, favorendo la presenza e l'attivita'  degli  stessi
          all'interno  delle  strutture  e  prevedendo  modalita'  di
          partecipazione   e   di   verifica   nella   programmazione
          dell'assistenza  sanitaria  e  nella   organizzazione   dei
          servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              s)  definire  i  principi   ed   i   criteri   per   la
          riorganizzazione,  da  parte  delle  regioni   e   province
          autonome, su base dipartimentale, dei  presidi  multizonali
          di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23  dicembre
          1978, n. 833, cui competono le  funzioni  di  coordinamento
          tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali,  nonche'
          di consulenza  e  supporto  in  materia  di  prevenzione  a
          comuni, province o altre amministrazioni  pubbliche  ed  al
          Ministero dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi  delle
          unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni  di  cui
          agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833 , siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
          articolato almeno nei servizi  di  prevenzione  ambientale,
          igiene  degli  alimenti,  prevenzione  e  sicurezza   degli
          ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica,  veterinaria
          in  riferimento  alla   sanita'   animale,   all'igiene   e
          commercializzazione degli alimenti  di  origine  animale  e
          all'igiene   degli   allevamenti   e    delle    produzioni
          zootecniche; 
              t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad
          attivita'  di  ricerca  di  biomedica   finalizzata,   alle
          attivita' di ricerca  di  istituti  di  rilievo  nazionale,
          riconosciuti come tali dalla normativa vigente in  materia,
          dell'Istituto  superiore   di   sanita'   e   dell'Istituto
          superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro
          (ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da  leggi
          nazionali riguardanti programmi  speciali  di  interesse  e
          rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
          di previsione del Ministero della sanita'; 
              u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle
          misure attribuite alla competenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da
          parte delle medesime di adempimenti  previsti  dai  decreti
          legislativi di cui al presente articolo, il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro della sanita', disponga,
          previa  diffida,  il  compimento  degli  atti  relativi  in
          sostituzione delle  predette  amministrazioni  regionali  o
          provinciali; 
              v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle
          province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di
          lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche,   attivando,
          secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma  4,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  le  apposite  commissioni
          professionali  di  verifica.   Qualora   il   termine   per
          l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro
          della  sanita',  sentito   il   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, attiva  i  poteri
          sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
          espresso  entro  trenta   giorni   il   Ministro   provvede
          direttamente; 
              z) restano salve le competenze e le attribuzioni  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. 
              2. Sono prorogate fino al 31  dicembre  1993  le  norme
          dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          concernenti   l'ammissione   nel   prontuario   terapeutico
          nazionale di nuove specialita' che rappresentino  modifiche
          di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
          specialita' gia' presenti nel prontuario e  che  comportino
          un aumento del costo del ciclo terapeutico. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  il  Governo  trasmette  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al   fine
          dell'espressione del  parere  da  parte  delle  Commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione. 
              4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti  di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo  parere
          delle Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509
          (Regolamento   recante   norme   concernenti    l'autonomia
          didattica  degli  atenei),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16-ter,  del  citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni: 
              «Art. 16-ter (Commissione nazionale per  la  formazione
          continua). -1. Con decreto del Ministro della  sanita',  da
          emanarsi entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,  e'
          nominata  una  Commissione  nazionale  per  la   formazione
          continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
          presieduta dal Ministro della  salute  ed  e'  composta  da
          quattro vicepresidenti, di cui uno  nominato  dal  Ministro
          della   salute,   uno   dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  uno  dalla  Conferenza
          permanente dei Presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  uno  rappresentato  dal
          Presidente della federazione  nazionale  degli  ordini  dei
          medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 25 membri,
          di cui due designati dal Ministro  della  salute,  due  dal
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro
          per le pari opportunita', uno dal Ministro per  gli  affari
          regionali, sei dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, su proposta  della  Conferenza  permanente  dei
          presidenti delle regioni e  delle  province  autonome,  due
          dalla  Federazione  nazionale  degli  ordini   dei   medici
          chirurghi  e  degli  odontoiatri,  uno  dalla   Federazione
          nazionale  degli   ordini   dei   farmacisti,   uno   dalla
          Federazione nazionale degli ordini dei  medici  veterinari,
          uno dalla  Federazione  nazionale  dei  collegi  infermieri
          professionali,   assistenti    sanitari    e    vigilatrici
          d'infanzia, uno dalla  Federazione  nazionale  dei  collegi
          delle ostetriche, uno dalle associazioni delle  professioni
          dell'area della riabilitazione  di  cui  all'art.  2  della
          legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni  delle
          professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui  all'art.  3
          della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle  associazioni
          delle  professioni  dell'area  della  prevenzione  di   cui
          all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno  dalla
          Federazione nazionale degli ordini dei biologi,  uno  dalla
          Federazione nazionale degli ordini degli  psicologi  e  uno
          dalla Federazione nazionale degli ordini dei  chimici.  Con
          il medesimo  decreto  sono  disciplinate  le  modalita'  di
          consultazione delle categorie professionali interessate  in
          ordine alle materie di competenza della Commissione . 
              2. La Commissione di cui  al  comma  1  definisce,  con
          programmazione pluriennale, sentita  la  Conferenza  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  nonche'  gli   Ordini   e   i   Collegi
          professionali  interessati,  gli  obiettivi  formativi   di
          interesse  nazionale,  con  particolare  riferimento   alla
          elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
          relativi percorsi diagnostico-terapeutici.  La  Commissione
          definisce   i   crediti   formativi   che   devono   essere
          complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
          arco di tempo, gli  indirizzi  per  la  organizzazione  dei
          programmi di formazione  predisposti  a  livello  regionale
          nonche' i criteri e gli strumenti per il  riconoscimento  e
          la valutazione delle esperienze formative.  La  Commissione
          definisce altresi' i requisiti per  l'accreditamento  delle
          societa'  scientifiche  nonche'  dei  soggetti  pubblici  e
          privati che svolgono attivita'  formative  e  procede  alla
          verifica della sussistenza dei requisiti stessi. 
              3.  Le  regioni,  prevedendo   appropriate   forme   di
          partecipazione degli ordini e  dei  collegi  professionali,
          provvedono alla programmazione e  alla  organizzazione  dei
          programmi regionali per la formazione continua,  concorrono
          alla individuazione degli obiettivi formativi di  interesse
          nazionale di  cui  al  comma  2,  elaborano  gli  obiettivi
          formativi di specifico interesse regionale,  accreditano  i
          progetti di  formazione  di  rilievo  regionale  secondo  i
          criteri di cui al comma 2.  Le  regioni  predispongono  una
          relazione  annuale  sulle   attivita'   formative   svolte,
          trasmessa alla Commissione  nazionale,  anche  al  fine  di
          garantire il monitoraggio dello  stato  di  attuazione  dei
          programmi regionali di formazione continua.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  3-bis,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni: 
              «Art.    3-bis    (Direttore    generale,     direttore
          amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis). 
              4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
          diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
          corso di formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale e in collaborazione  con  le  universita'  o
          altri soggetti pubblici  o  privati  accreditati  ai  sensi
          dell'art.  16-ter,  operanti  nel  campo  della  formazione
          manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
          la metodologia delle attivita' didattiche,  la  durata  dei
          corsi, non inferiore a centoventi  ore  programmate  in  un
          periodo non superiore a sei mesi, nonche' le  modalita'  di
          conseguimento della certificazione, sono  stabiliti,  entro
          centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  con  decreto  del
          Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  I  direttori
          generali in carica alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,  producono  il
          certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
          tale data.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.   97
          (Revisione e semplificazione delle disposizioni in  materia
          di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
          correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai   sensi
          dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132.